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Pensioni scuola e personale ATA

Pensioni scuola e personale ATA

La Circolare MIUR ha stabilito, come ogni anno, la finestra per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale scolastico. Nello specifico il MIUR ha anticipato le date per l’invio delle domande 2022 di cessazione dal servizio ai fini pensionamento del personale scolastico nel 2023. Sulla base di questi presupposti le

domande di cessazione dal servizio devono essere presentate entro il 21 ottobre 2022 per il personale dipendente (docente, educativo e A.T.A) del comparto scuola e del 28 febbraio 2023 per il personale dirigente.

A delineare questa finestra sono le indicazioni contenute nel DM 238 dell’8 settembre che contiene le istruzioni operative per il personale scolastico che devono fare domanda di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2023.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • Come deve avvenire la presentazione di pensionamento da parte del personale scolastico
  • Quali sono i requisiti per la pensione Scuola 2023

Indice

Scuola e pensione

È stata stabilita la scadenza (termine ultimo) al 21 ottobre 2022 per l’inoltro delle domande di dimissioni volontarie finalizzate al pensionamento dal 1° settembre 2023 con procedura telematica POLIS “istanza online”, disponibile sul sito del MIUR.

Per quanto concerne l’accettazione della domanda si evidenzia che entro 30 giorni dalla scadenza del termine, l’Amministrazione ha l’onere di comunicare ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

Per quanto concerne la presentazione della domanda di pensione questa dovrà essere, alternativamente, presentata:

  • online all’INPS, con procedura telematica e autenticazione (SPID, CIE, CNS),
  • Contact Center (chiamando il numero 803 164)
  • rivolgendosi per assistenza gratuita ai Patronati.

Le istanze Polis

Come sopra anticipato è necessario avvalersi della procedura telematica POLIS “istanza online” per l’inoltro delle domande di dimissioni volontarie finalizzate al pensionamento dal 1° settembre 2023. Esistono tre diverse istanze Polis.

La prima istanza contiene le domande di cessazione ordinarie:

  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023(Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 -Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 -Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);-Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 -art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);
  • Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti

La seconda istanza e la terza contengono solo:

  • Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26-(quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021);
  • Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022).

Le dimissioni volontarie finalizzate alla pensione anticipata ordinaria e alla pensione Quota 100 o 102, sono considerate in subordine alla prima.

Anche le domande di trattenimento in servizio devono essere presentate entro il 21 ottobre 2022 presso l’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale. All’interno della richiesta deve essere specificata l’opzione per la cessazione dal servizio o la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time.

Domanda di pensione

La domanda di cessazione per la pensione di vecchiaia deve essere presentata da coloro i quali vogliono andare in pensione il 1° settembre 2023 nonché da chi compie 67 anni dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre. Tali soggetti se non presentano la domanda entro la data specificata sarebbero collocati a riposo d’ufficio soltanto dal 1° settembre 2024.

Per chi sceglie la anticipata dal 1° settembre 2023 deve presentare domanda di cessazione dal servizio nel 2022. Sono esclusi:

  • coloro i quali al 31 agosto 2023 hanno maturato i contributi per la pensione anticipata ordinaria Fornero (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne) in quanto hanno compiuto 65 anni (sono posti a riposo d’ufficio).

Deve presentare domanda di cessazione dal servizio chi sceglie:

  • la pensione 2023 con la Quota 100-102, la Quota 41,
  • la pensione anticipata contributiva
  • qualsiasi altra forma di pensione anticipata.

Requisiti per la pensione

Per la pensione di vecchiaia devono essere rispettati requisiti anagrafici e contributivi. Devono essere stati compiuti 67 anni al 31 agosto 2023 (a domanda 67 anni al 31 dicembre 2023) ed è necessaria anzianità contributiva minima di 20 anni. Alternativamente devono essere stati compiuti 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2023 (a domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023) con anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023.

Per la pensione anticipata è necessario avere per le donne anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi al 31 dicembre 2023 mentre per gli uomini è necessaria anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi al 31 dicembre 2023.

Per l’Opzione donna bisogna aver maturato al 31 dicembre 2021 un’anzianità contributiva di 35 anni (maturata al 31 dicembre 2021) e avere 58 anni entro il 31 dicembre 2021.

Per la quota 102 servono: anzianità contributiva minima di 38 anni e 64 anni d’età entro il 31 dicembre 2022.