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Esonero contributivo per mamme lavoratrici

Esonero contributivo per mamme lavoratrici

Con la legge di bilancio 2022 è stato previsto un esonero contributivo per le mamme lavoratrici pari al 50% dei contributi previdenziali.

Questo esonero vale per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato e si contraddistingue per la durata di un anno, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

A chiarire il funzionamento di questa agevolazione è stata la circolare INPS 19 settembre 2022, n. 102 che contiene le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. Ad integrare la circolare è stato il messaggio 9 novembre 2022, n. 4042 che ha palesato chiarimenti in merito a:

  • corretta applicazione della misura
  • rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero
  • determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio
  • cumulabilità con altre agevolazioni
  • portabilità dell’esonero.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire come funziona l’esonero contributivo post maternità obbligatoria.

Indice

L’esonero contributivo

Solo per il 2022 è disponibile il nuovo esonero contributivo per le mamme lavoratrici che tornano sul posto di lavoro dopo la maternità.

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato, infatti, riconosciuto, per il solo 2022, in via sperimentale, la riduzione dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri che sono dipendenti del settore privato e che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità.

Questo rappresenta un abbattimento dei contributi da trattenere alle lavoratrici. Tale misura decreta un aumento del netto in busta paga.

L’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice dopo la fruizione del periodo di interdizione post partum (maternità obbligatoria). Inoltre, vale solo nel caso in cui il rientro al lavoro della lavoratrice avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

In merito all’utilizzo dell’agevolazione è importante ricordare che questa opera con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a patto che il rientro al lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.ll’applicazione dello sgravio non è soggetta:

  • Ai “principi generali in materia di incentivi all’occupazione, stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015”;
  • Al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Questo avviene perché l’agevolazione non è una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, bensì di quelli da trattenere alla lavoratrice.

La decontribuzione prevista in Legge di Bilancio 2022 spetta alle mamme lavoratrici dipendenti del settore privato:

  • a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;
  • per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro

Soggetti beneficiari

Si pongono come soggetti beneficiari dello sgravio contributivo le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo. Si ricorda che nel contesto dei rapporti di lavoro dipendente del settore privato, la misura riguarda tanto per i rapporti a tempo indeterminato quanto per quelli a termine, oltre a:

  • Part-time;
  • Apprendistato;
  • Lavoro domestico;
  • Lavoro intermittente;
  • Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge numero 142/2001.

Risultano, di controverso, escluse le lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione.

L’esonero contributivo è per le lavoratrici madri, al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità.

Si chiarisce che nel caso in cui la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Ammontare e durata dell’esonero

Per quanto concerne l’ammontare dell’esonero questo risulta essere pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In merito alla fruizione dell’agevolazione contributiva si ricorda che questa ha una durata massima di dodici mesi, che vanno a partire dal mese in cui si è verificato il rientro al lavoro al termine del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

Come richiedere lo sgravio

Ai fini di ottenere lo sgravio le domande devono essere inoltrate da parte dei datori di lavori delle lavoratrici interessate. Nello specifico questi devono inoltrare domanda online all’INPS accedendo alla funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c.137 L. 234/2021”. In questo modo si aprirà un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”.

L’attribuzione del codice di autorizzazione viene assegnato dall’INPS competente dopo che ha verificato:

  • La natura privatistica del datore di lavoro;
  • L’effettivo rientro della lavoratrice in servizio.

Una volta che è stata terminata l’istruttoria, il codice di autorizzazione viene attribuito dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi.

Compatibilità dell’esonero

Un aspetto molto importante riguarda la cumulabilità dell’esonero con altre misure che hanno l’obiettivo di abbattere i contributi a carico del datore di lavoro o dei dipendenti.

Nello specifico questa misura è cumulabile con:

  • Gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
  • L’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, previsto per l’anno corrente dalla Manovra 2022, recentemente aumentato al 2%, a seguito delle disposizioni del Decreto “Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022 numero 155), con riferimento ai periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.