Essere disoccupato non mi spaventa col nuovo sussidio: requisiti comodi e sono tranquillo

Si chiama indennità di discontinuità e può cambiare il futuro di molti lavoratori: nelle prossime righe scopriremo perché.

L’Inps ha appena preparato una circolare (il 13 giugno) che fornisce le istruzioni amministrative in materia. Quali sono le modalità di calcolo della durata della prestazione.

donna disoccupata ma felice con cartone in mano
Essere disoccupato non mi spaventa col nuovo sussidio: requisiti comodi e sono tranquillo – nonsolopatronato.it

L’indennità di discontinuità è un sostegno economico voluto per i lavoratori nel settore dello spettacolo, in particolare per quelli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, per compensare i periodi di inattività o discontinuità lavorativa tipici di un settore particolare come questo. L’aiuto mira a fornire un supporto finanziario per affrontare i periodi in cui i lavoratori non percepiscono reddito a causa della natura discontinua del loro lavoro.

Dal 1° gennaio 2024, l’indennità di discontinuità cerca di venire incontro nel miglior modo possibile a chi ha una collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori subordinati a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.

Indennità di disoccupazione anche per contratti precari nel settore dello spettacolo

L’indennità di discontinuità (decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175) viene erogata in un’unica soluzione su domanda.

uomo sospira di sollievo con documento in mano
Indennità di disoccupazione anche per contratti precari nel settore dello spettacolo – nonsolopatronato.it

Dal sito ufficiale INPS
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori nello Spettacolo: autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
subordinati a tempo determinato (che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
subordinati a tempo determinato:
operatori di cabine di sale cinematografiche;
impiegati amministrativi e tecnici dipendenti:
da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli;
da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi;
da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti:
da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli;
da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi;
da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
impiegati e operai dipendenti da imprese di spettacoli viaggianti;
lavoratori dipendenti da imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
intermittenti a tempo indeterminato, non titolari della indennità di disponibilità.

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
essere cittadino straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano;
essere residente in Italia da almeno un anno;
essere in possesso di un reddito IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contributi accreditati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano quelle riconosciute a titolo di:
indennità di discontinuità;
indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
indennità NASpI, nel medesimo anno;
avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
non essere titolare di pensione diretta.

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